Il bonus casa giovani under 36 è stato prorogato a tutto il 2023 dalla Legge di Bilancio. Invariati i requisiti di età e Isee dopo l’iniziale sblocco valido solo per il mese di dicembre. Ecco tutte le novità in tema di mutui prima casa per i giovani.

Il fondo di garanzia dei mutui prima casa per gli under 36 era stato inizialmente prorogato fino alla fine del 2022 con il decreto Aiuti ter, ma ora è stato prorogato a tutto il 2023 con la legge di Bilancio.

La misura è pensata per favorire l’acquisto della prima casa per i giovani sotto i 36 anni. Al momento, grazie all’emendamento al decreto Aiuti ter, l’accesso al credito agevolato è concesso a chi presenti la domanda tra il 1 dicembre e il 31 dicembre 2022; qualora l’iter parlamentare dovesse confermare la norma nella legge di bilancio, lo stesso varrà per le case acquistate dal 26 maggio al 31 dicembre 2023.

Con la legge di conversione del decreto Aiuti ter, all’articolo 35 bis, il governo è intervenuto sulla misura del Fondo prima casa, con l’obiettivo di consentire l’offerta di mutui a tasso calmierato alle categorie prioritarie.

Come sottolineato da una nota, “l’introduzione della garanzia all’80%, nel corso del 2021, ha determinato un significativo incremento delle domande di garanzia a vantaggio dei soggetti prioritari, in particolare dei giovani under 36 con reddito Isee inferiore a 40mila euro, che hanno potuto beneficiare di un mutuo con un tasso calmierato a copertura dell’80% del prezzo di acquisto dell’immobile”. Il repentino rialzo dei tassi dovuto all’attuale situazione economica ha però frenato l’offerta dei mutui con garanzia fino all’80%.

Con la legge di conversione del decreto Aiuti ter, il governo è intervenuto sulla disciplina del Fondo, prevedendo un correttivo per consentire nuovamente l’offerta di mutui a tasso calmierato con garanzia fino all’80%, anche nei casi in cui il Teg superi il Tegm. Il correttivo, che si è cominciato ad applicare dal primo dicembre, durerà fino al 31 dicembre 2022.

Si ricorda che l’attuale schema della legge di Bilancio 2023, oltre alla proroga della garanzia all’80%, prevede il rifinanziamento dell’iniziativa.

Fondo garanzia prima casa, cos’è

Il Fondo di garanzia mutui per la prima casa, cosiddetto Fondo prima casa, è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. c). La sua funzione è quella di agevolare il rapporto tra il cittadino e la banca offrendo una garanzia pubblica sul mutuo per l’acquisto della prima casa. Ad occuparsi delle domande trasmesse telematicamente dai soggetti finanziatori per la verifica dei requisiti di accesso alla garanzia del Fondo è Consap.

Come riportato sul sito della Consap, il Fondo prima casa è rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero), salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro.

Come funziona il Fondo di garanzia per la prima casa e chi può accedervi?

Il Fondo di garanzia mutui per la prima casa o Fondo prima casa prevede una garanzia pubblica del 50%. Il decreto Sostegni bis ha poi previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che rientrando nelle categorie prioritarie hanno un Isee non superiore a 40mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. Possibilità che è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Alle categorie prioritarie è riconosciuta la priorità nell’accesso al beneficio del Fondo e l’applicazione di un tasso effettivo globale non superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economie e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108. Si tratta di:

  • giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni;
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
  • giovani di età inferiore a 36, (categoria introdotta da maggio 2021 dal decreto Sostegni bis in luogo dei giovani under 35 titolari di un rapporto di lavoro atipico).

*fonte idealista.it